MODALITÀ DI ACCESSO AI LOCALI ED AGLI AMBIENTI COFELB IN VIGORE DAL 15 OTTOBRE 2021 INCLUSO
Preso atto che con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale in data 21 settembre 2021 è entrato in vigore il DL 127/2021, che all’art. 3 stabilisce quanto segue:
“dal 15 ottobre 2021 fino al 31 Marzo 2022 (proroga dello stato di emergenza decretata dal D. L. 221 del 24/12/21) a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19”
Preso altresì atto che la Certificazione verde COVID-19 di fatto certifica una delle seguenti condizioni:
– aver fatto la vaccinazione anti COVID-19;
– essere negativi al test antigenico rapido eseguito nelle ultime 48 ore oppure ad un test molecolare eseguito nelle ultime 72 ore;
– essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi;
COFELB comunica che dal 15 ottobre 2021 compreso
la Certificazione verde COVID-19 andrà esibita all’ingresso dei locali COFELB.
Nel caso in cui un soggetto dichiari di non essere in possesso della Certificazione verde o si rifiuti di esibirla al momento dell’accesso agli ambienti COFELB non sarà ammesso ad accedere alla struttura.
La rilevazione in tempo reale della validità del Green Pass costituisce un trattamento di dati personali che viene gestito da Cofelb ai sensi della disciplina privacy vigente. I dati non sono diffusi a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (ad es. su richiesta da parte dell’Autorità sanitaria).